Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C. 12/12/2002

4. Le delimitazioni effettuate utilizzando i criteri dl cui alle lettere b) e c) devono basarsi su studi geologici, idrogeologici, idrologici, idrochimici e microbiologici, e sui dati storici delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa interessata; detti studi sono finalizzati ad identificare e definire i limiti delle aree interessate dalla captazione e devono essere redatti sulla base dei contenuti degli allegati al presente regolamento.

5. La durata dell'applicazione del criterio di individuazione di cui alla lettera

a) può essere prevista dalle Regioni per le sorgenti di limitata importanza sulla base di studi preliminari che individuino una scarsa urbanizazione

6. La gestione delle aree di salvaguardia, così come prevista anche dagli

articoli 13 e 24 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, deve prevedere interventi di manutenzione e riassetto e tenere conto del monitoraggio effettuato in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo no 152/99.

7. Tra i criteri da considerare per l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia, previa verifica da effettuare ogni 10 anni o in tempo minore se le condizioni lo richiedono, si indicano

a) l'insorgere di fattori nuovi o cause che determinano variazioni rispetto alle condizioni che hanno consentito la delimitazione in atto, con particolare riferimento a variazioni quali-quantitative delle risorse idriche estratte, derivate, o a cambiamenti nell'assetto piezometrico determinati dall'insorgere di cause naturali o antropiche, o in presenza di più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche

b) la destinazione assegnata dai Piani Regolatori Generali (P.R.G.) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai territori interessati o interessabili dalle nuove aree di salvaguardia e l'eventuale presenza, su dette aree, di centri di pericolo. La delimitazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente disattivate.

8. Nel caso in cui le aree di salvaguardia delle captazioni esistenti comprendano potenziali centri di pericolo per la qualità delle acque, è opportuno valutare tutte le opportunità per la gestione delle captazioni, compreso l'abbandono delle medesime; qualora ciò non sia possibile si possono adottare oltre alle misure di cui ai successivo Titolo II, punto 3, anche ulteriori misure complementari quali

a) l'intensificazione del monitoraggio quali-quantitativo

b) l'interconnessione, ove possibile, della rete di distribuzione con altre fonti o reti di approvvigionamento

c) il piano di intervento in caso di emergenza di cui al successivo Titolo II, punto 5

d) la ristrutturazione delle opere di captazione. Titolo II: Elementi tecnici

1. La protezione statica, così come definita alla lettera p dell'allegato 1, tende a prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo derivanti da

a) utilizzazioni specifiche, insediamenti ed attività in atto o previste

b) interventi e loro dotazioni collaterali, indipendentemente dalle finalità specifiche

c) infrastrutture, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, opere idrauliche, opere d'uso e trasformazione del suolo e del sottosuolo

d) destinazioni d'uso del suolo.

2. Per una tutela più efficace, la protezione statica, così come definita alla lettera p dell'allegato 1, ove ritenuto opportuno a giudizio della regione e tenuto conto della situazione locale di protezione e di pericolo di contaminazione della risorsa, nonchè del relativo aspetto tecnico-economico, è integrata dalla protezione dinamica. In particolare, per le captazioni di modesta entità si applica, di norma, la sola protezione statica, mentre, per le captazioni di rilevante entità o interesse, la protezione statica è associata alla protezione dinamica. Il monitoraggio previsto per la protezione dinamica delle captazioni dovrà essere integrato nell'ambito di quello necessario alla classificazione delle acque previsto nell'allegato 1 del Decreto legislativo no 152/99.

3. Per le captazioni in acquiferi non protetti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento con presenza di centri di pericolo nelle zone di rispetto, devono essere attuate le prescrizioni impartite dalla regione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati dalle regioni medesime. Il Gestore del servizio idrico integrato, così come definito all'articolo 2, lettera o-bis), del Decreto legislativo no 152/99, dovrà intensificare l'attività di controllo e monitoraggio ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa e della disponibilità delle acque destinate al consumo umano.

4. In relazione al peculiare grado di protezione e pericolo di contaminazione delle risorse idriche potranno essere previsti sistemi di allarme in tempo reale, che segnalino variazioni significative delle caratteristiche fisico chimiche delle acque affluenti alle opere di presa.

5. Nella definizione degli interventi di protezione statica e dinamica sono previsti un piano di approvvigionamento idrico alternativo e le misure da adottarsi in caso di emergenza idrica.

i) gli aspetti pedo-agronomici con particolare riferimento alla capacità protettiva del suolo, finalizzata alla valutazione della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari.

7. Per le acque superficiali gli studi sono volti alla definizione, all'interno del bacino idrografico di pertinenza e con maggiore dettaglio nelle immediate vicinanze dell'opera di presa, dei seguenti elementi, che sono altresì finalizzati alla valutazione degli effetti della disponibilità della risorsa alla captazione. In particolare si considerano i seguenti elementi

a) le caratteristiche geomorfologiche

b) la morfometria del corpo idrico e le portate alle sezioni significative

c) la struttura geologica ed idrogeologica

d) le caratteristiche pedo-agronomiche

e) la climatologia e l'idrologia

f) i processi geomorfici con particolare riguardo all'erosione ed al trasporto solido

g) le caratteristiche qualitative delle acque (parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici e biologici, connessi a processi naturali o antropici)

h) le derivazioni e gli apporti idrici

i) l'ubicazione dei potenziali centri di pericolo così come definiti all'allegato 1, lettera e

j) i vincoli naturalistici e paesaggistici

k) le sistemazioni idraulico-forestali.

8. Nel caso di captazione di acque superficiali in bacini idrografici in cui vi sia un significativo afflusso di acque sotterranee il cui bacino di alimentazione si estenda, sia pure in parte, anche al di fuori del bacino idrografico stesso, è opportuno considerare anche i dati relativi al suddetto bacino di alimentazione delle acque sotterranee. Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi Titolo I: Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia A. Delimitazione della zona di tutela assoluta

1. La zona di tutela assoluta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Decreto legislativo no 152/99, deve avere una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione in caso di acque sotterranee. 2 La zona di tutela assoluta deve essere, ove possibile, opportunamente recintata e deve essere protetta dalle esondazioni dei corpi idrici limitrofi e provvista di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche. B. Delimitazione della zona di rispetto

1. Per la delimitazione della zona di rispetto definitiva ed in particolare modo per quanto riguarda la zona di rispetto ristretta ed allargata vengono di norma utilizzati il criterio temporale e il criterio idrogeologico, in relazione alle conoscenze sull'assetto idrogeologico locale.

2. Per la delimitazione della zona di rispetto ristretta di cui all'articolo 21, comma 5, del Decreto legislativo no 152/99, è di norma adottato un tempo di sicurezza di 60 giorni definito con i criteri di cui al successivo Titolo II.

3. Per la zona di rispetto allargata è di norma adottato un tempo di sicurezza di 180 o di 365 giorni, considerando il pericolo di contaminazione e la protezione della risorsa.

4. A scopo cautelativo ciascun inquinante viene sempre considerato conservativo, cioè non soggetto a degradazione, adsorbimento, decadimento, etc.; per le elaborazioni deve essere adottata la velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo. 5 Nel caso di acquifero protetto, l'estensione della zona di rispetto ristretta può coincidere con la zona di tutela assoluta. In tal caso, deve essere garantito il grado di protezione dell'acquifero, vietando, nelle relative zone di rispetto, le attività che possono compromettere la naturale condizione di protezione.

6. In sistemi fessurati o carsificati possono essere individuare anche una o più zone di rispetto non direttamente collegate all'opera di captazione (zone di rispetto aggiuntive) in corrispondenza delle quali siano stati verificati fenomeni di infiltrazione con collegamenti rapidi alle risorse idriche captate nel punto d'acqua (pozzo o sorgente).

7. All'interno delle zone di rispetto, ai fini della disciplina delle strutture o delle attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, del Decreto legislativo no 152/99, per favorire la tutela della risorsa, devono essere considerati, oltre le prescrizioni di cui al medesimo articolo, anche i seguenti elementi

a) per quanto riguarda l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione: I. la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche; II. la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee

b) per quanto riguarda le opere viarie, ferroviarie ed in genere le infrastrutture di servizio: I. le modalità di realizzazione delle reti di drenaggio superficiale; II. le modalità di controllo della vegetazione infestante; III. le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio; IV. le modalità di realizzazione delle sedi stradali, ferroviarie e delle strutture ed opere annesse; V. le captazioni di acque affluenti ad opere in sotterraneo, per quanto attiene alla loro eventuale utilizzazione a scopo potabile

c) per quanto riguarda le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione: I. la capacità protettiva dei suoli in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche; II. le colture compatibili; III. le tecniche agronomiche; IV. la vulnerabilità dell'acquifero ai nitrati di origine agricola e ai prodotti fitosanitari di cui agli articoli 19 e 20 e all'allegato 7 del Decreto legislativo no 152/99; V. le aree dove è già presente una contaminazione delle acque.

8. Ai fini dell'applicazione del punto 7 è opportuno definire i criteri di compatibilità dell'eventuale presenza di pozzi per acqua attivi o dismessi, diversi da quelli indicati nell'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo no 152/99. C. Delimitazione della zona di protezione

1. La zona di protezione è delimitata sulla base di studi idrogeologici, idrochimici ed idrologici e tenendo conto anche della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento così come indicato dagli articoli 19 e 20 e dall'allegato 7 del Decreto legislativo no 152/99. Tale zona non è individuata in relazione ad una singola captazione, ma la sua delimitazione e le prescrizioni, necessarie per la tutela del patrimonio idrico con particolare riferimento alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali ed artificiali della falda e alle zone di riserva, sono indicate nel-

2. Ai fini dell'individuazione e disciplina delle aree di ricarica delle falde e delle emergenze naturali ed artificiali delle stesse si tiene conto: - l'estensione e la localizzazione; - le caratteristiche idrogeologiche, idrochimiche e pedologiche; - l'importanza dell'acquifero alimentato e il suo grado di sfruttamento; - l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso; - il ciclo integrale dell'acqua.

3. Per quanto riguarda le zone di riserva, in considerazione della notevole rilevanza che assumono ai fini degli approvvigionamenti idrici da destinarsi al consumo umano e delle elevate caratteristiche qualiquantitative, sono individuate sulla base delle indicazioni emergenti dagli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale, ed anche alle disposizioni di cui al d.p.c.m. 4 marzo 1996, n. 47. Devono, inoltre, essere eseguiti degli studi idrogeologici, idrologici, idrochimici, microbiologici e pedologici attraverso i quali sarà possibile individuare l'estensione e la configurazione di dette zone in relazione alle previsioni del grado di sfruttamento, nonchè in relazione alla situazione di protezione e pericolo di inquinamento della risorsa. Al fine di preservare nel tempo le caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche presenti nelle zone di riserva possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, in modo simile a quanto previsto per le altre aree di salvaguardia. Le limitazioni hanno di norma una durata minima di 10 anni, che può essere ridotta in rapporto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di settore o territoriale, regionale o locale. Tali strumenti possono operare anche una revisione delle zone di riserva. Nel caso di successivo utilizzo delle risorse idriche presenti all'interno delle zone di riserva, si dovrà procedere alla delimitazione delle aree di salvaguardia. Titolo II: Modalità operative da seguire per l'applicazione del criterio temporale

 

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